L’evoluzione del ruolo del direttore sanitario: considerazioni medico-legali in tema di responsabilità penale

 

Joseph Polimeni
Direttore Sanitario Ospedale di Prato, Azienda USL Toscana Centro

Camilla Marchetti
Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Università degli Studi di Siena

Matteo Benvenuti
Medico Legale, UOC Medicina Legale Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena

Mario Gabbrielli
Professore Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Siena

Riassunto: L’articolo opera una rivisitazione critica in ordine ai compiti, funzioni e responsabilità penale del direttore sanitario d’Azienda USL o Ospedaliera e in generale del direttore medico di Presidio. Gli elementi guida, che sono stati tenuti pertanto presenti in questo inquadramento, sono costituiti dalla ricognizione storicistica della figura del direttore sanitario dalla Legge Petragnani ai decreti legislativi di riordino degli anni ‘90 (e dalle successive modificazioni ed integrazioni integrate anche con riferimenti normativi regionali) e dal richiamo della veste giuridica che il direttore sanitario assume nell’attuazione dei suoi compiti per il cui adempimento è chiamato ad operare.
     Si è, quindi, proceduto all’analisi degli ambiti di responsabilità penale secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale stratificando le massime in funzione delle attribuzioni tecniche del direttore sanitario (di natura igienistica ed organizzatoria-manageriale).
     La giurisprudenza esaminata ha confermato la responsabilità del direttore sanitario prevalentemente in ordine ai problemi di igiene ospedaliera, sia per colpa specifica e quindi propria del comportamento penalmente rilevante del direttore sanitario, sia per comportamenti di terzi di natura attiva o omissiva quando questi ricadono sotto il controllo del direttore sanitario, essendo lo stesso tenuto all’esercizio della vigilanza in senso lato al fine di assicurare sempre e comunque il buon funzionamento dello stabilimento ospedaliero cui è preposto.
     Più complessa la dimostrazione causale in ordine alla responsabilità del direttore sanitario per difetto di programmazione o per comportamenti omissivi per carenze organizzative. Per questo ambito di funzioni, comunque, comincia già ad essere presente una crescente giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale che identifica nel direttore sanitario anche responsabilità penali per deficit di organizzazione e/o programmazione.

Parole chiave: Direttore sanitario, Responsabilità penale

Abstract: The article makes a sharp review of functions, assignments and penal culpability of Chief Medical Officer (CMO) of Local Health Authorities and Hospitals. The key points took in consideration are Historical investigation of Chief Medical Officer’s position from the so called Petragnani Act to Health Care Laws in last years of the past century (with following modifications, including Regional Acts) e CMO’s Juridical role taking on his assignments.
     Since this perspective, CMO’s penal culpability is also treatedtaking into account jurisprudence of Supreme Penal Court, grouping judgments according to his main professional duties (hygienist oriented versus manager oriented skills).

    The analysis of this jurisprudence confirms CMO’s penal culpability first of all referring to hygienistic hospital issues, both by specific culpability (i.e. CMO’s behavior criminally relevant) and by active or inert behaviours of third persons (because are behaviours that must be under surveillance of CMO in order to assure anywaythe correct hospital working).
     The evidence for CMO’s penal culpability is more difficult referring to planning’s lacks or organization absence due to omission behavior. For the latest issue, however, is gradually coming out a growing jurisprudence ofSupreme Penal Court that ascribe this specific penal culpability to CMO.

Key words: Chief Medical Officer, Penal culpability

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