Articoli estratti dalla L. 19 novembre 2021, n. 165 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening - (G.U. 20 novembre 2021, n. 277)[1]

 

 

 

      3-ter. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale - 1) Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l’ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all’art. 9-quinquies, comma 6, e all’art. 9-septies, comma 6, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.

 

      3-quater. Misure urgenti in materia di personale sanitario - 1) Fino al termine dello stato di emergenza di cui all’art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 della L. 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

      2) In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.

 

      4-bis. Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro - 1) Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

      2) Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      3) Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 

[1] V. anche il testo aggiornato della L. 87/2021 e della L. 126/2021, ambedue riportate in questo stesso Titolo.

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