Liguria - Delibera G.R. 2 agosto 2019, n. 677 - Procedure per la richiesta di nuova autorizzazione e accreditamento, o di rinnovo di autorizzazione e accreditamento, delle strutture sanitarie, singole o afferenti a un Programma regionale di trapianto, comprese attività di trapianto pediatrico -
La Giunta Regionale
Richiamati:
• la L. n. 91 del 1° aprile 1999 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”;
• la L.R. 4 dicembre 2009, n. 60 “Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule”;
• la L.R. 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e, in particolare:
- l’art. 2, che richiede - tra l’altro - ad A.Li.Sa di favorire e supportare strategie per la rilevazione continua dei dati, l’aggregazione dei soggetti erogatori, il coordinamento e l’organizzazione delle reti di specialità;
- l’art. 3, ai sensi del quale sono attribuite ad A.Li.Sa., tra le altre: le funzioni di “coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale”; “la gestione dei sistemi e dei flussi informativi, del sistema di auditing e del controllo interno”; “le attività di supporto e di consulenza tecnica alla Giunta regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo”; “il monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale che devono rispondere a criteri di appropriatezza e di qualità”;
- l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate”, Repertorio Atti n. 16/CSR del 24 gennaio 2018, recepito dalla Regione Liguria con la delibera n. 51/2019, più oltre citata;
• le proprie delibere:
- n. 143, del 20 febbraio 2015: “Procedure per la richiesta di nuova autorizzazione o di rinnovo di autorizzazione per attività di trapianto di organi e tessuti da donatore cadavere”.
- n. 51, del 25 gennaio 2019: “Trapianti di organi e tessuti. Recepimento accordi Stato-Regione. Provvedimenti conseguenti”.
Considerato che, con la propria citata delibera n. 143/2015, tra l’altro, sono state approvate, in allegato, le “Procedure per il rilascio di autorizzazione all’attività di trapianto d’organi”, incaricando il Centro Regionale Trapianti e l’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) delle funzioni d’istruttoria in relazione ad autorizzazione e verifica delle strutture e dei professionisti che svolgono attività di trapianti di organi e tessuti.
Vista la nota di A.Li.Sa. n. 15427, del 15 luglio 2019: “Richiesta di aggiornamento DGR 143/2015 “Procedure per la richiesta di nuova autorizzazione o di rinnovo di autorizzazione per attività di trapianto di organi e tessuti da donatore cadavere” con la quale, “… in virtù dei nuovi Accordi CSR, recepiti con DGR 51/2019, si propone l’aggiornamento di quanto in oggetto specificato, predisposto in sinergia con il Centro regionale Trapianti e la UO Autorizzazione e Accreditamento di A.LI.Sa. - All. 1)”.
(Omissis)
DELIBERA
- di adottare le “Procedure per la richiesta di nuova autorizzazione e accreditamento, o di rinnovo di autorizzazione e accreditamento, delle Strutture sanitarie, singole o afferenti ad un Programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico” di cui all. 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposte dal Tavolo tecnico di lavoro, a tal fine costituito presso A.Li.Sa.;
- di disporre che le conclusioni delle istruttorie tecniche siano trasmesse alla Giunta Regionale per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.