Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 21 marzo 2024. n. 39/CSR - Criteri di sicurezza e qualità delle strutture sociosanitarie residenziali per l’assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche (comunità terapeutiche) -

 

 

      (Omissis)

      Visto il D.M. salute di concerto con economia e finanze 24 gennaio 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2022 (Rep. Atti n. 267/CSR) di adozione della metodologia per la definizione del personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2022, 2023 e 2024, che riporta, in allegato, il documento del gruppo di lavoro salute mentale che ha operato presso AGENAS, contenente “Standard per l’assistenza territoriale dei servizi salute mentale adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e salute in carcere”.

      Visto il citato allegato di cui al suddetto D.M. 24 gennaio 2023, che stabilisce che l’assistenza sanitaria e sociosanitaria, rivolta alle persone con dipendenze patologiche nell’intero ciclo di vita, sia dovuta a consumo di sostanze psicotrope legali e illegali, sia di tipo comportamentale, è assicurata da ciascuna Regione e Provincia autonoma attraverso i Servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D) ed è organizzata funzionalmente in diversi livelli di assistenza, in relazione all’intensità dei trattamenti, ai target di popolazione e ai bisogni espressi, tra i quali sono compresi i trattamenti nelle strutture semiresidenziali e residenziali accreditate e convenzionate.

      Ravvisato che il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ha manifestato l’esigenza di una maggiore armonizzazione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta residenziale, a garanzia dell’equità dell’assistenza e alla luce delle mutate e complesse esigenze riabilitative, di cura e inserimento sociale delle persone con problemi di dipendenze, nonché delle sensibili differenze dei servizi presenti nei territori.

      Tenuto conto che nel mese di giugno 2023 è stato attivato presso il Ministero della salute un gruppo di lavoro nell’ambito del “Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale”, costituito da rappresentanti dello stesso Ministero, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome esperti del settore, al fine di elaborare proposte su criteri di qualità e sicurezza delle strutture residenziali per le persone con disturbo da uso di sostanze o da gioco d’ azzardo.

      Considerato che il gruppo di lavoro ha elaborato un documento di proposta di criteri di sicurezza e qualità per le strutture residenziali per le persone affette da dipendenze patologiche e che tale documento è stato modificato e integrato a seguito degli incontri svolti presso il Ministero della salute e presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle principali organizzazioni delle Comunità terapeutiche.

      Preso atto che i criteri sono applicabili a tutte le tipologie di strutture che erogano i trattamenti di cui all’art. 35, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché che gli stessi possono essere considerati un riferimento per le strutture semiresidenziali nei limiti di quanto compatibile.

      (Omissis)

 

      Sancisce intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Criteri di sicurezza e qualità delle strutture sociosanitarie residenziali per l’assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche (comunità terapeutiche)”, allegati 1) e 2), che costituiscono parte integrante del presente atto, nei termini di seguito riportati:

      a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a recepire formalmente la presente Intesa entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della stessa;

      b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri manuali di accreditamento o anche di autorizzazione per gli aspetti di interesse, ai contenuti del documento di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Intesa, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della stessa;

      c) le strutture residenziali per le dipendenze patologiche già funzionanti sono tenute ad adeguarsi ai criteri di cui alla presente intesa entro i termini fissati dalle Regioni e dalle Province autonome, in considerazione delle esigenze locali e delle tempistiche dei percorsi di accreditamento già in atto, e comunque non oltre il termine di un anno dall’adeguamento dei manuali di accreditamento o di autorizzazione ai sensi della lett. b);

      d) le Regioni e le Province autonome provvedono ad attivare e a monitorare l’attuazione della predetta intesa, nell’ambito di quanto disposto per il sistema di autorizzazione e di accreditamento dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

      e) al Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e istituito presso il Ministero della salute, è demandato il monitoraggio periodico del percorso di adeguamento delle normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai contenuti della presente Intesa;

      f) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente intesa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a normativa vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

      g) le disposizioni della presente intesa sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con lo statuto di autonomia speciale e le relative norme di attuazione.

 

Allegato

 

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