Sicilia - Estratto dall’Ordinanza del Presidente della regione 30 aprile 2020, n. 18 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - (G.U.R. 4 maggio 2020, n. 26, s.s.)

 

Il Presidente

ORDINA

      14. - Specialistica ambulatoriale e attività extramurarie - È autorizzata per tutte le branche specialistiche - limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale - lo svolgimento delle attività professionali extramurarie di cui ai codici ATECO 74 (attività professionali scientifiche e tecniche) e 86 (assistenza sanitaria) dell’allegato 3 al D.P.C.M. 26 aprile 2020.
      Sono, altresì, autorizzati - limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale - i trattamenti di assistenza ambulatoriale e domiciliare e riabilitativo-infermieristica.
      L’Assessorato regionale della Salute, con propria disposizione, tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e delle misure di attuazione individuate previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, provvede a dare attuazione ai commi che precedono.

      15. Attuazione D.M. Salute 30 aprile 2020 - Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal D.M. Salute 30 aprile 2020, i direttori generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai finì del calcolo degli indicatori di cui al decreto.
      L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, commi 6 e 7, della L.R. n. 5 del 2009.

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