Videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie: requisito di accreditamento e tutela della privacy

 

      La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 aprile 2024, n. 69, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della L.R. Puglia 15 giugno 2023, n. 13, recante «Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla L.R. 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)».
      In particolare l
’art. 3 regola l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy, prevedendo il rispetto - nella sola fase di installazione - del D.Lgs. 101/2018, del regolamento n. 679/2016/UE e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che dettano prescrizioni specifiche nella raccolta e trattamento dei dati personali.
      La norma impugnata (art. 3, L.R. 13/2024)
dal Presidente del Consiglio dei ministri - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. con riguardo alle materie «ordinamento civile» e «ordinamento penale», nonché per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento n. 679/2016/UE e alla direttiva 2016/680/UE - intende prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità all’interno delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.
      La Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni. Di seguito si riporta il testo della sentenza
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