Mondo Sanitario - n.10 - Novembre - 2005

03 - PARLAMENTO

La riforma della Costituzione del 1948

M. Greco

Parole Chiave:

Approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma non dai due terzi dei membri di ciascuna Camera, la legge recante modifiche alla Parte II della Costituzione sarà sottoposta al referendum confermativo previsto dall’art. 138, di cui le opposizioni parlamentari hanno già avanzato richiesta. La riforma - il cui testo è pubblicato nella G.U. n. 269 del 18 novembre - interviene su circa 50 articoli della Parte II della Carta del 1948, senza minimamente toccare i principi fondamentali e le norme sui diritti e doveri dei cittadini sanciti nei primi 54 articoli. Peraltro, le “novità” sono tali da prefigurare una profonda trasformazione dell’ordinamento della Repubblica, al momento ancora difficile da valutare nella sua reale portata, ma certamente foriera di conseguenze rilevanti sugli assetti politici e sul funzionamento delle istituzioni ad ogni livello. Numerosi gli aspetti toccati, tuttavia, nella sostanza, il progetto di revisione costituzionale può riassumersi in due punti di forza: da un lato, il ruolo attribuito all’Esecutivo attraverso un “premierato forte”, reso autonomo dal Presidente della Repubblica e, al tempo stesso, in grado di condizionare la vita stessa del ramo del Parlamento - la Camera dei deputati - che approverà il suo programma di governo; dall’altro, lo sviluppo ulteriore del processo di trasformazione in senso federalistico della Repubblica, con il conferimento di più ampi poteri di autonomia alle regioni in alcune materie di decisiva importanza, tra cui l’assistenza e l’organizzazione sanitaria. Alla devolution, invero, fanno da contraltare i correttivi introdotti alla prima riforma federalista del 2001 con l’obiettivo di salvaguardare l’interesse nazionale da possibili degenerazioni dell’ampia autonomia riconosciuta alle Regioni. Le restanti “novità” appaiono, a ben guardare, altrettanti corollari di queste due incisive modifiche dell’ordinamento costituzionale, anche se talune di esse, come il superamento del bicameralismo perfetto e la riduzione del numero dei parlamentari, rispondono ad esigenze da tempo avvertite dalla pubblica opinione. Al di là delle contrapposte valutazioni politiche circa le scelte di fondo operate dalla maggioranza parlamentare, è lecito interrogarsi sulla validità tecnico-giuridica di alcune delle soluzioni adottate, in particolare con riguardo al nuovo Senato federale che dovrebbe garantire la realizzazione di un corretto e positivo federalismo. Quale che sia l’esito del referendum, alla riforma va quanto meno riconosciuto il merito di aver impresso ulteriore impulso al processo di revisione costituzionale avviato nel 2001, imponendo alle forze politiche di portarlo a compimento. Nelle brevi note che seguono, sono indicate le scadenze stabilite dalle disposizioni transitorie per la graduale transizione al nuovo ordinamento.

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