Oblio oncologico. Profili di tutela medico-legale del paziente oncologico e obblighi delle aziende sanitarie e dei medici certificatori

 

ROSANNA ZAMPARESE
Dirigente Medico U.O. Medicina Legale, AST-AP, Ospedale di Ascoli Piceno

 

Riassunto: I progressi scientifici raggiunti attualmente consentono una sempre crescente sopravvivenza alla malattia oncologica. L’analisi della letteratura scientifica permette di valutare che attualmente in Italia il 24% dei malati di cancro sono vivi a quindici anni dalla diagnosi.
     La guarigione clinica dal cancro è definita da diversi autori con un concetto epidemiologico/statistico “misurabile”, definito come un eccesso di rischio di morte per cancro nullo rispetto alla popolazione generale.
     In altre parole, i malati di cancro possono essere definiti “guariti” solo quando la loro aspettativa di vita non è distinguibile da quella di una popolazione generale dello stesso sesso ed età.
     Partendo, quindi, dal presupposto scientifico che il cancro è una malattia guaribile, è stata varata la L. 193/2023 volta a prevenire ogni forma di discriminazione nei confronti degli “ex pazienti oncologici”, consentendo di fruire, al pari di tutti, di opportunità sociali quali l’accesso a prestiti, ai mutui per la casa, alle assicurazioni, nonché l’ammissione a procedure concorsuali, e all’adozione.
     Per “diritto all’oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.
     Tale legge, cui ha fatto seguito il D.M. salute 5 luglio 2024, se da una parte rappresenta una grande opportunità di abbattimento delle disuguaglianze per i pazienti oncologici, comporta, altresì, importanti oneri a carico delle aziende sanitarie e dei medici certificatori.
     Le aziende sanitarie quali erogatrici di prestazioni sanitarie terapeutiche e assistenziali nei confronti dei pazienti oncologici, sono chiamate ad un tempestivo adeguamento in ambito di trattamento e protezione dei dati personali dei pazienti oncologici.
     Al pari a carico dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o medici di medicina generale o pediatri di libera scelta ricade l’obbligo certificativo oltre che l’obbligo informativo ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
     È auspicabile, pertanto, che le aziende sanitarie possano attivarsi, definendo un percorso interno per consentire la tutela dell’oblio oncologico per i pazienti e per garantire ai medici dipendenti l’obbligo certificativo definito da tale legge.

Parole chiave: guarigione, diritto all’oblio oncologico, privacy

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